Descrizione
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell'Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.
L'attestazione di soggiorno permanente attesta la titolarità del diritto di soggiorno permanente.
La domanda deve essere chiesta al Comune di residenza.
In Comune di Tirano …
Per la richiesta di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari sono richieste n. 2 marche da bollo da 16,00€.
Approfondimenti
Il cittadino comunitario, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:
- a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro
- è disoccupato (involontariamente): deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno oppure si è trovato in questa condizione durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo
- è iscritto a un corso di formazione professionale.
Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 15.
- assenze che non superano complessivamente sei mesi l'anno
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, come la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 14, com. 2).